PARTE III - La Gestione
Sicurezza nei luoghi di lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

Art. 128 - Sottoponti.



Art. 128 - Sottoponti.


Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50.


La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.