DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 127 - Ponti a sbalzo.
Art.
127 - Ponti a sbalzo.
Nei casi in cui particolari esigenze
non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti
ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei
procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la
stabilità.