DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
Art. 107 - Definizioni.
Art.
107 - Definizioni.
Agli effetti delle disposizioni di
cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivitÃ
lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad un piano stabile.