§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1663 - Denuncia dei difetti della materia.
Art.
1663 - Denuncia dei difetti della materia.
L’appaltatore
è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della
materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e
possono comprometterne la regolare esecuzione.