PARTE III - La Gestione
Appalto di beni e servizi
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1663 - Denuncia dei difetti della materia.


Art. 1663 - Denuncia dei difetti della materia.


L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.