PARTE III - La Gestione
Appalto di beni e servizi
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1658 - Fornitura della materia.


Art. 1658 - Fornitura della materia.


La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.