PARTE III - La Gestione
Appalto di beni e servizi
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1675 - Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore.


Art. 1675 - Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore.


Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.


Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.