§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1670 - Responsabilità dei subappaltatori.
Art.
1670 - Responsabilità dei subappaltatori.
L’appaltatore,
per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto
pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta
giorni dal ricevimento.