PARTE III - La Gestione
Appalto di beni e servizi
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1670 - Responsabilità dei subappaltatori.


Art. 1670 - Responsabilità dei subappaltatori.


L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.