§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1655 - Nozione.
Art.
1655 - Nozione.
L’appalto è
il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.