Art.
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Definizioni.
Agli
effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione sono così definite:
a)
sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non
desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
aree di pertinenza;
b)
sono attività di disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la
distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c)
sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli
animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti,
vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e
specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere
integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se
rivolta a singola specie;
d)
sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il
complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a
determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero
della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa
soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.