Art. 12 - Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419.
Al decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 1, comma 4, le parole: “alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 1° gennaio 1990”;
b) nell'art. 3, comma 3, dopo le parole: “dalla data dell'evento lesivo” sono aggiunte le seguenti: “ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'art. 1”;
c) nell'art. 4:
1) al comma 1, secondo periodo dopo le parole: “dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato” sono aggiunte le seguenti “salvo quanto previsto dal comma 2-bis”;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale”;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: “comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati” sono sostituite dalle seguenti: “comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo”.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 e successive modificazioni.