§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1813 - Nozione.
Art.
1813 - Nozione.
Il mutuo è
il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata
quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si
obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.