PARTE III - La Gestione
Rapporti di Lavoro
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008

Art. 23 - Matrimonio.


Art. 23 - Matrimonio.


In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. Durante detto periodo al lavoratore spetta la stessa retribuzione che avrebbe percepito in normale servizio.


Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta il compenso sostitutivo convenzionale.


La retribuzione è corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.