PARTE III - La Gestione
Rapporti di Lavoro
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008

Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa.


Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa.


Il lavoratore assunto per garantire la presenza notturna verrà retribuito come previsto dalla Tabella F, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno.


Qualora venissero richiesti al lavoratore interventi diversi dalla presenza, questi non saranno considerati lavoro straordinario, bensì retribuiti aggiuntivamente in base alla tabella E allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.