Art. 8 -
Servizi d’emergenza. Reperibilità.
Il portiere con alloggio è tenuto, anche al di fuori del prestabilito orario di lavoro, a rendersi reperibile, in funzione di situazioni d’emergenza, quali ad esempio incendi, fughe di gas, assistenza imprevista ad anziani e disabili, operazioni di primo o pronto soccorso, per attivare, al fine di ovviarvi, le competenti autorità, i gestori dei pubblici servizi od anche riconosciute associazioni di volontariato, con le modalità stabilite nel regolamento del servizio di portierato allegato al contratto d’assunzione, ovvero con le modalità specificate in sede di contrattazione di 2° livello.