PARTE III - La Gestione
Rapporti di Lavoro
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008

Art. 55 - Preavviso lavoratori profilo professionale A.


Art. 55 - Preavviso lavoratori profilo professionale A.


I datori di lavoro ed i portieri sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:


- portieri senza alloggio: due mesi;

- portieri con alloggio: tre mesi.


Salvo il caso di grave malattia il portiere dovrà riconsegnare l’alloggio allo scadere del termine di preavviso.


Il preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto per giusta causa.