Art. 55 - Preavviso lavoratori profilo professionale A.
I datori di lavoro ed i portieri sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:
- portieri senza alloggio: due mesi;
- portieri con alloggio: tre mesi.
Salvo il caso di grave malattia il portiere dovrà riconsegnare l’alloggio allo scadere del termine di preavviso.
Il preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto per giusta causa.