PARTE III - La Gestione
Rapporti di Lavoro
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008

Art. 45 - Tredicesima mensilità.


Art. 45 - Tredicesima mensilità.


Il lavoratore avrà diritto, entro il mese di dicembre, alla corresponsione di una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.


La tredicesima verrà corrisposta per intero, salvi i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio militare e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno. In tali casi il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di servizio.