Art. 45 - Tredicesima mensilità.
Il lavoratore avrà diritto, entro il mese di dicembre, alla corresponsione di una tredicesima mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.
La tredicesima verrà corrisposta per intero, salvi i casi di assenza del lavoratore per aspettativa o servizio militare e i casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno. In tali casi il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di servizio.