Art. 4 - Trattenute sindacali.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all’ 1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle strutture sindacali firmatarie del presente contratto.