PARTE III - La Gestione
Rapporti di Lavoro
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008

Art. 30 - Lavoratori con profilo professionale C. Lavoro straordinario, festivo e notturno.


Art. 30 - Lavoratori con profilo professionale C. Lavoro straordinario, festivo e notturno.


Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.


Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.


Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.