Art. 28 - Lavoratori con profilo professionale B. Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, e del 40%, se straordinario.
In ogni caso le ore eccedenti il normale orario giornaliero saranno considerate straordinarie.