Art. 25 - Portieri senza alloggio. Orario di lavoro.
Il totale medio delle ore lavorative settimanali è stabilito, per i portieri senz’alloggio, in 45 ore, salvo il ricorso al lavoro straordinario per esigenze eccezionali e con le modalità previste dall’art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66.
Fermo restando il predetto totale e salve diverse soluzioni concordate in sede di contrattazione a livello locale, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24.