§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
Art. 21 - Contratti a tempo determinato.
Art. 21 -
Contratti a tempo determinato.
Ai contratti a tempo determinato si
applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001 n.
368; l’eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede
di contrattazione di 2° livello.