Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 2 - Osservatorio nazionale.
Le parti, nella consapevolezza dell’importanza delle relazioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell’occupazione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l’Osservatorio nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.
L’Osservatorio nazionale dovrà:
potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane utilizzando formazione e/o riqualificazione del personale;
fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2° livello;
fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali.