Art. 19 - Periodo di prova.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di 10 giorni.
Scaduto il periodo di prova senza che sia stata data disdetta il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.
Il periodo di prova per tutti i profili è di 90 giorni di calendario.