Art. 661 - Giudice competente.
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.1
1 La parola “pretore” è stata sostituita dalla parola “tribunale” in forza dell’art. 106 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, con efficacia dal 2 giugno 1999.