Art. 615 - Forma dell’opposizione.
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.1
Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
1 L’ultimo periodo è stato inserito - con decorrenza dal 1° marzo 2006, per effetto dell’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51 - dall’art. 2, lett. e),
D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.