REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 610 - Provvedimenti temporanei
Art. 610 -
Provvedimenti temporanei.
Se nel corso dell’esecuzione
sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte
può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente,
i provvedimenti temporanei occorrenti.