REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 607 - Cose pignorate
Art. 607 -
Cose pignorate.
Le cose da consegnare sono pignorate,
la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare
valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619
e seguenti.