PARTE II - Titolarità
Disposizioni processuali
REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)

Art. 607 - Cose pignorate


Art. 607 - Cose pignorate.


Le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.