PARTE II - Titolarità
Disposizioni processuali
REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)

Art. 606 - Modo della consegna


Art. 606 - Modo della consegna.


Il termine indicato nel precetto l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.