REGIO DECRETO 28 OTTOBRE 1940 N. 1443 (Codice di procedura civile)
Art. 439 - Cambiamento del rito in appello
Art.
439 - Cambiamento del rito in appello.
La corte di
appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia
svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426
e 427.