Art. 9 - Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare.1
1 Articolo abrogato dall’art. 7 D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47, con la decorrenza indicata dall’art. 9 del medesimo decreto; il testo era il seguente “I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l’applicazione dei contratti previsti dall’art. 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all’IRPEG”.