PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392

Titolo III - Fondo sociale - Art. 75 - Istituzione del fondo sociale


Titolo III - Fondo sociale


Art. 75 - Istituzione del fondo sociale.1


1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo era il seguente: “1. Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. 2.

Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe

a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. 3. Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive”.