Art. 73 - Norme applicabili.1
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e ferme restando le scadenze convenzionali, nell’articolo 71, il locatore può recedere in base ai motivi di cui all’articolo 29 e con il preavviso di cui all’articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), e b) dell’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 29 tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39, nonché quelli dell’articolo 69, settimo, ottavo e nono comma.
1 Articolo così come modificato dall’articolo 1-bis D.L. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979 n. 93; peraltro, Corte Cost. 10 dicembre 1987 n. 562 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non dichiara espressamente l’obbligo di corrispondere l’indennità di avviamento commerciale di cui all’art. 69 della legge stessa nel testo originario.