PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392

Art. 72 - Mutamento della destinazione


Art. 72 - Mutamento della destinazione.


I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell’immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.