PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392

Art. 68 - Aumenti del canone


Art. 68 - Aumenti del canone.


Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:

1) non superiore al 15 per cento all’anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

2) non superiore al 10 per cento all’anno per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

3) non superiore al 5% all’anno per i contratti stipulati dopo il 31/12/ 1973.