Art. 66 - Oneri accessori conglobati nel canone.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo articolo era il seguente: “Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito, qualora il contraente interessato non ne provi l’importo effettivo”.