Art. 64 - Particolari contratti soggetti a proroga.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo era il seguente: “1. Ai contratti di locazione di cui all’articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell’articolo 58. 2. Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente”.