PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392

Titolo II - Disciplina transitoria Capo I - Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione Art. 58 - Durata dei contratti in corso soggetti a proroga.


Titolo II - Disciplina transitoria



Capo I - Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione


Art. 58 - Durata dei contratti in corso soggetti a proroga.


I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell’articolo 1 con le seguenti decorrenze:

a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;

b) dal 1° luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;

c) dal 1° gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.