Art. 57 - Esenzioni fiscali ed onorari professionali.1
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all’articolo 44 sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
É abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
1 Articolo così sostituito dall’art. 6 L. 30 luglio 1984 n. 399; secondo quanto previsto dall’art. 19 L. 13 maggio 1999, n. 133, con decorrenza 18 maggio 1999, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di fissazione dell’esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, L. 9 dicembre 1998 n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4, nonché ai relativi procedimenti di opposizione contemplati dallo stesso art. 6.