PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 2. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392

Art. 42 - Destinazione degli immobili a particolari attività


Art. 42 - Destinazione degli immobili a particolari attività.


I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell’articolo 27.

A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all’articolo 28.