Art. 32 - Aggiornamento del canone.1
Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale.
1 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 9-sexies, D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985 n. 118.