Art. 20 - Vetustà.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo era il seguente: “1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0.50 per cento per gli ulteriori trenta anni. 2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unità immobiliare, anno di costruzione è quello dell’ultimazione di tali lavori comunque accertato”.