Art. 17 - Classe demografica dei comuni.1
1 Articolo abrogato dall’art. 14 L. 9 dicembre 1998 n. 431; il testo era il seguente: “1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1.20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1.10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1.05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d) 0.95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0.90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0.80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. 2. Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall’ISTAT”.