PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1578 - Vizi della cosa locata.


Art. 1578 - Vizi della cosa locata.


Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.