PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1575 - Obbligazioni principali del locatore.


Art. 1575 - Obbligazioni principali del locatore.


Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto;

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.