§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1608 - Garanzie per il pagamento della pigione.
Art.
1608 - Garanzie per il pagamento della pigione.
Nelle locazioni
di case non mobiliate l’inquilino può essere licenziato se
non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre
garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione