PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

§ 4.1.2. - Locazione di fondi urbani - Art. 1607 - Durata massima della locazione di case.


§ 4.1.2. - Locazione di fondi urbani.


Art. 1607 - Durata massima della locazione di case.


La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell’inquilino e per due anni successivi alla sua morte.