§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1602 - Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente.
Art.
1602 - Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo
acquirente.
Il terzo
acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del
suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal
contratto di locazione.