§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1601 - Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
Art.
1601 - Risarcimento del danno al conduttore licenziato.
Se il
conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché
il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al
trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.