PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

​Art. 1601 - Risarcimento del danno al conduttore licenziato.



​Art. 1601 - Risarcimento del danno al conduttore licenziato.

Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.