PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1573 - Durata della locazione.


Art. 1573 - Durata della locazione.


Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo è ridotta al termine suddetto.