§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1573 - Durata della locazione.
Art.
1573 - Durata della locazione.
Salvo diverse
norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo
eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo
o in perpetuo è ridotta al termine suddetto.