PARTE II - Titolarità
Locazioni
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1592 - Miglioramenti.


Art. 1592 - Miglioramenti.


Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.